Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

      «2. L'attribuzione dell'incarico di dirigente di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A tale fine, il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti sulla base del rispettivo giudizio complessivo, risultante dalla valutazione dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché dell'esito di un apposito colloquio. Il direttore generale ha facoltà di scelta tra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. La scelta deve essere adeguatamente motivata. L'incarico ha la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve».